Associazione Marchigiana Astrofili
STATUTO
Articolo 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione di promozione sociale quale Ente del Terzo settore denominata “Associazione Marchigiana Astrofili – APS” con sede in Ancona presso l’Osservatorio Astronomico di Ancona “Paolo Senigalliesi” sito in Via del Conero 16/A. L’Associazione ha personalità giuridica legata all’iscrizione al RUNTS e risulta quindi una Associazione riconosciuta. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative sul territorio nazionale e può essere modificata la sede legale ed operativa principale senza necessità di modifica statutaria purché nel medesimo Comune. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia. L’Associazione, quale Ente del terzo settore, indica i riferimenti di iscrizione al RUNTS e il suo status di APS in tutti gli atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.
Articolo 2 – Scopi e durata
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente e senza scopo di lucro, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati, ispirandosi ai principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti tra tutti gli Associati.
L’Associazione Marchigiana Astrofili persegue i seguenti scopi:
- Promuovere la conoscenza dell’astronomia in ogni strato sociale;
- Riunire tutti coloro che amano l’Astronomia e le discipline affini per reciproco aiuto e collaborazione;
- Organizzare eventi a tema astronomico;
- Affrontare temi volti alla ricerca scientifica avvalendosi della presenza di esperti.
- Affrontare attività di ricerca scientifica anche tramite apposite collaborazioni con altri enti scientifici.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3 – Oggetto dell’Associazione
L’Associazione per il perseguimento dei suoi fini intende promuovere varie attività compatibili con l’articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017, in particolare:
- Attività culturali: organizzazione e promozione di eventi culturali, di cicli di conferenze; convegni e congressi, attività di aggiornamento per i docenti e tutte le iniziative atte a conseguire gli scopi dell’art.2; patrocinare manifestazioni e iniziative culturali;
- Attività di formazione: organizzazione e promozione di corsi teorico/pratici, anche rivolti ad istituti di formazione di ogni ordine e grado;
- Attività scientifica: organizzazione e promozione di riunioni scientifiche e incontri volti allo studio dei fenomeni celesti, collaborazioni con altre associazioni che perseguono le stesse finalità e con enti scientifici come INAF e INFN per scopi di ricerca;
- Attività di consulenza per lo sviluppo di iniziative in armonia con gli scopi sociali.
L’Associazione potrà inoltre gestire e possedere, prendere o concedere in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o con terzi in genere.
L’Associazione potrà altresì svolgere ogni attività che sia connessa o abbia attinenza allo scopo sociale, anche di natura commerciale in conformità al D.lgs. 117/2017, nonché tutti gli atti necessari a concludere le operazioni di natura finanziaria, mobiliare e immobiliare che siano ritenute necessarie e/o utili all’attività ed al conseguimento dell’oggetto sociale.
Articolo 4 – Associati
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza discriminazione di sesso, religione, razza ed opinioni, possesso o meno di cittadinanza italiana o straniera. L’Associazione deve sempre avere almeno sette Associati come persone fisiche. Se tale numero minimo di Associati viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore o annullarne l’iscrizione.
Esistono le seguenti categorie di Associati:
- Ordinari: persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
- Sostenitori: persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
- Collettivi: enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle APS iscritte, che si impegnino a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale prevista dal regolamento interno;
- Onorari: persone fisiche così nominate dal Consiglio Direttivo per alti meriti di impegno, dedizione e risultati verso l’Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa pur godendo di tutti i diritti riconosciuti agli altri Associati. Una volta ricevuta la nomina di “Associato onorario” questa si rinnova automaticamente ogni anno con durata perenne fino a diversa decisione del Consiglio Direttivo o al verificarsi di una delle situazioni descritte all’articolo 5 meno il punto b dell’elenco.
Le quote o il contributo associativo sono annuali, non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione; non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o perdita della qualifica di Associato.
L’anno sociale coincide con l’anno solare ed inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli Associati
Chi intende essere ammesso come Associato deve presentare domanda scritta al Presidente o al Direttore Generale ovvero ad un loro delegato, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il regolamento interno e le delibere adottate dagli organi deliberanti dell’Associazione.
Solo all’atto del rilascio fisico della tessera associativa o dell’invio della conferma a mezzo mail, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Associato. L’accettazione e l’approvazione della domanda di ammissione, sempre secondo criteri non discriminatori, sono affidate congiuntamente al Presidente e al Direttore Generale. A seguito dell’accettazione il nominativo sarà trascritto nel libro degli Associati. Il richiedente respinto può fare appello scritto al Consiglio Direttivo che delibererà per l’ammissione o il rigetto dandone successiva comunicazione all’interessato. Il Consiglio Direttivo può inoltre contestare e modificare domande di ammissione accolte ritenute da quest’ultimo immeritevoli.
La qualifica di Associato si perde per:
- Dimissioni volontarie: da presentarsi per iscritto nelle mani del Consiglio Direttivo;
- Decadenza: perdita automatica della qualifica di Associato se non si è rinnovata l’iscrizione con contestuale pagamento della quota entro il 15 gennaio del nuovo anno sociale;
- Espulsione: viene pronunciata contro l’Associato colpevole di azioni che, a parere del Consiglio Direttivo, espresso mediante delibera, siano state di grave danno morale e/o materiale per l’Associazione. L’interessato ha facoltà di fare appello all’Assemblea facendone richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione. Il Consiglio Direttivo convocherà entro 30 giorni l’Assemblea straordinaria che si esprimerà sulla questione. L’interessato ha diritto a partecipare all’Assemblea per presentare la sua difesa. È chiaro che nel caso fosse un Consigliere ad essere espulso, la sua carica decade immediatamente senza dover passare per la revoca da parte dell’Assemblea. Nel caso il Consigliere espulso venga reintegrato a seguito del giudizio assembleare, egli riacquisisce il suo status facendo decadere il Consigliere eletto a sostituzione, a meno di diversa decisione dell’Assemblea;
- Morte: decesso, per quanto riguarda gli enti si intende lo scioglimento degli stessi.
L’espulsione va notificata all’interessato entro cinque giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo riportando nella comunicazione i motivi che ne hanno causato la deliberazione. L’espulsione ha effetto immediato a seguito della delibera del Consiglio Direttivo e l’interessato va senza indugio eliminato dal libro degli Associati.
Gli Associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Direttore Generale e il Presidente hanno la facoltà di pronunciare richiami e diffide verso un Associato che abbia tenuto comportamenti contro gli interessi dell’Associazione o abbia violato le disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno. Tali atti vanno emanati con delibera del Direttore Generale. Il Direttore Generale e il Presidente possono, in caso di gravi situazioni o al reiterarsi di diffide, sospendere con effetto immediato un Associato sempre tramite disposizione del Direttore Generale. Egli viene sospeso fino alla delibera del Consiglio Direttivo da farsi entro 60 giorni che approverà l’espulsione o il reintegro. Durante il periodo di sospensione il soggetto interessato dal provvedimento non potrà partecipare a nessuna attività dell’Associazione perdendo in tale lasso di tempo il diritto di voto in qualsivoglia situazione. Il Presidente e il Direttore Generale non possono sospendersi l’un l’altro.
I richiami, le diffide e le sospensioni vanno notificati all’interessato tramite posta elettronica semplice inviando il relativo documento. Tali atti sono di massima pubblicità essendo presenti all’interno dei libri sociali aperti alla libera consultazione. Dopo 5 giorni dalla comunicazione l’atto è ritenuto notificato.
Articolo 6 – Doveri e diritti degli Associati
Tutti gli Associati hanno parità di doveri e diritti all’interno della vita associativa. Gli Associati sono tenuti:
- Al pagamento della quota annuale;
- All’osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle delibere e disposizioni prese dagli organi deliberanti dell’Associazione;
- A partecipare all’avanzamento dell’Associazione portando il loro contributo per la realizzazione degli scopi previsti dallo statuto e dagli organi sociali;
- Mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione.
Essi hanno il diritto di:
- Partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni e in regola con la tessera associativa;
- Accedere alle cariche associative secondo le indicazioni da Statuto;
- Partecipare alle attività e iniziative della vita associativa e di frequentare i locali messi a disposizione dall’ente;
- Essere informati in maniera idonea riguardo alle attività associative;
- Consultare i libri sociali come descritto all’articolo 19.
Articolo 7 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, dai titoli di credito pubblici e privati, dai lasciti, legati e donazioni comunque pervenuti ed accettati.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- Quote associative e contributi aderenti;
- Contributi da privati, da enti ed istituzioni pubbliche, dallo Stato, da organismi internazionali e dall’Unione europea;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali marginali e non prevalenti;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente. Questo anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. É fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
Articolo 8 – Bilancio di esercizio e sociale
L’anno economico e finanziario coincide con l’anno solare ed inizia quindi il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa semplificato ovvero con le entrate e le uscite indicate in forma aggregata. Altrimenti il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere, qualunque sia la forma in cui è redatto, conforme ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.lgs. 117/2017a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. I bilanci e gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio come previsto dall’articolo 48 del D.lgs. 117/2017. Nel caso in cui l’Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli Associati.
Al verificarsi delle condizioni previste all’articolo 14 del D.lgs. 117/2027, l’Associazione redigerà il bilancio sociale ed attuerà tutti gli adempimenti previsti.
Tutti gli adempimenti descritti in questo articolo sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono da questi essere posti in essere.
Articolo 9 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia prevista per legge.
Articolo 10 – Assemblea
L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Gli Associati con diritto di voto sono i maggiorenni, in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa dell’anno corrente e non soggetti a provvedimenti disciplinari, ovvero sospensioni, in corso di esecuzione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Nel caso di Associati Onorari è comunque riconosciuto un singolo voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza in ordine dal Direttore Generale o da persona designata dall’Assemblea stessa, ed è convocata dal Consiglio Direttivo, nelle persone del Presidente o del Direttore Generale, almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria se non diversamente specificato di seguito, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza del numero legale (metà più uno) degli Associati aventi diritto di voto; mentre in seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita indipendentemente dal numero degli Associati presenti. Verranno discussi e votati gli ordini del giorno stabiliti dal Consiglio Direttivo, ma potrà essere incluso nell’ordine del giorno, su richiesta di almeno un terzo degli Associati presenti, qualsiasi argomento non proposto dal Consiglio Direttivo.
Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie se non diversamente specificato di seguito, verranno prese a maggioranza semplice degli Associati presenti, aventi diritto di voto. Rimane chiaro che nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto, neanche tramite delega.
Le Assemblee straordinarie che discutono le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento o liquidazione dell’Associazione, devono essere proposte e convocate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli Associati, saranno valide con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e delibereranno con il quorum dei tre quarti sempre degli Associati aventi diritto al voto.
In ogni tipo di assemblea è ammessa la partecipazione tramite delega a parte il caso vietato precedentemente. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe da parte di altri due Associati fisicamente assenti. Anche gli Associati in delega vanno a costituire il quorum. Non è permessa la partecipazione in qualsiasi altra forma.
Le delibere assembleari di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, quelle di trasformazione in altro ETS, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione andranno senza indugio comunicate e iscritte al RUNTS come previsto all’articolo 48 del D.lgs. 117/2017.
L’avviso di convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie dovrà essere inviato a tutti gli Associati, in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, almeno 7 giorni prima della data stabilita per l’adunanza, tramite invio di posta elettronica da parte del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente o del Direttore Generale, e dovrà contenere l’ordine del giorno, luogo, data ed ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima. Gli Associati sono tenuti a dare comunicazione di eventuali variazioni dei propri indirizzi di posta elettronica, in mancanza della quale si riterranno sempre validi gli ultimi forniti.
Articolo 11 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
- Elegge e revoca il Consiglio Direttivo con scrutinio segreto;
- Approva il bilancio che sarà allegato al verbale assembleare;
- Delibera in merito alla modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto, trasformazione in altro ETS, cancellazione dal RUNTS, fusione, scissione e scioglimento/liquidazione dell’Associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti compresa la rimozione dalla carica di Consigliere. Questa è deliberata per gravi motivi legati alla lesione dell’immagine dall’Associazione, all’inadempienza e negligenza verso i compiti propri del Consigliere e motivi legati e danni morali e materiali;
- Delibera su quanto viene proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o quanto demandato dalla normativa;
- Si esprime e delibera sugli appelli degli Associati espulsi come descritto all’articolo 5;
- Nomina e revoca, quando previsto per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
Il Presidente firma il verbale assembleare assieme al Direttore Generale. In caso di loro assenza i verbali saranno sottoscritti da chi presiede e da chi verbalizza l’adunanza, scelti al momento dall’Assemblea ricordando che il Direttore Generale adotta la presidenza nel caso di assenza del Presidente. Le delibere dell’Assemblea sono conservate a cura del Consiglio Direttivo e rimangono depositate nella sede dell’organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da cinque o da sette membri, scelti fra gli Associati ed eletti dall’Assemblea. L’Assemblea che elegge delibera, prima delle votazioni, il numero di componenti del Consiglio Direttivo a cui sarà affidato il mandato.
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie gli atti necessari per l’attuazione dello Statuto e delle delibere assembleari ed ogni attività necessaria per il conseguimento degli scopi dell’Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e il Direttore Generale e fissa le eventuali mansioni degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali prevedendo e regolamentando, nel caso lo si ritenga necessario, la figura del Segretario.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili. Le elezioni si terranno durante l’Assemblea che approva il bilancio entro il mese di aprile.
Il Presidente e il Direttore Generale, se non diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo in carica sono delegati, ognuno per competenza, al compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardante la normale gestione dell’organizzazione. Il Consiglio Direttivo si riserva la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione e/o la ratifica di provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o dal Direttore Generale.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su iniziativa del Presidente o del Direttore Generale. In caso di impedimento del Presidente egli sarà sostituito in ordine dal Direttore Generale o dal Consigliere con più anzianità associativa.
Ogni seduta del Consiglio Direttivo, per essere valida, deve avvenire alla presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri, ammettendo la partecipazione tramite delega. Ogni consigliere può rappresentare un Consigliere in delega. Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere approvate con la maggioranza dei presenti, compresi i Consiglieri in delega. Non sono previste altre forme di partecipazione alle adunanze.
Ogni Consigliere che per tre volte consecutive si renda assente ad un’adunanza, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 1 giorno prima della data stabilita per l’adunanza, tramite invio di posta elettronica da parte del Presidente o del Direttore Generale e dovrà contenere l’ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’adunanza.
Si prevede anche la possibilità di un’adunanza del Consiglio Direttivo definita “ex improviso” che si configura nel caso in cui, per qualsiasi motivo e senza alcuna convocazione, tutti i membri del Consiglio Direttivo vengano a trovarsi fisicamente nello stesso luogo. Nel caso in cui tutti i membri diano il loro benestare senza alcuna riserva, l’adunanza si ritiene validamente costituita e atta a deliberare come se fosse stata convocata, e quindi nella pienezza dei suoi poteri. Nel corrispondente verbale andrà specificato il termine “ex improviso” per giustificare l’assenza della convocazione e andranno riportati i visti di presenza di tutti i Consiglieri.
Articolo 13 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
- Elegge e revoca il Presidente, il Direttore Generale, e l’eventuale Segretario. Per revocare il Presidente e il Direttore Generale devono configurarsi gravi motivi che ne configurino l’indegnità a ricoprire la carica;
- Delibera le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- Fissa l’importo della quota associativa annuale;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea dal presente Statuto;
- Redige e presenta all’Assemblea il bilancio annuale per l’approvazione;
- Delibera sull’ammissione degli Associati come descritto all’articolo 5.
- Redige e approva il regolamento interno dell’Associazione avendo facoltà di modificarne il contenuto purché non in contrasto con il presente Statuto;
- Approva tutti gli impegni e i progetti che comportino una spesa in denaro, contratti o accordi per conto dell’Associazione, collaborazioni con altre associazioni o enti per eventi e la stesura del calendario con le attività estive da svolgersi presso l’Osservatorio. L’esecuzione di quanto deliberato è affidata al Direttore Generale che lo attua tramite proprie delibere e disposizioni.
- Ratifica i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente e dal Direttore Generale.
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale.
I verbali delle delibere devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore Generale. In caso di loro assenza i verbali saranno sottoscritti da chi presiede e da chi verbalizza l’adunanza, scelti al momento dal Consiglio Direttivo ricordando che il Direttore Generale adotta la presidenza nel caso di assenza del Presidente. Le delibere sono conservate a cura del Consiglio Direttivo e rimangono depositate nella sede dell’organizzazione a disposizione degli Associati per la libera consultazione.
Articolo 14 – Consigliere
I Consiglieri sono i membri del Consiglio Direttivo. La carica di Consigliere è nominata e revocata dall’Assemblea e può essere ricoperta solo da Associati maggiorenni con almeno due anni di anzianità associativa continuativa. In caso di mancanza di Associati con il requisito di anzianità richiesto le candidature, per i soli posti non assegnabili, si aprono a tutti gli Associati. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade d’ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un Consigliere che non sia il Direttore Generale, è l’Assemblea a nominare un sostituto, scelto tra gli Associati, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se a decadere è il Direttore Generale l’Assemblea seguirà la procedura descritta all’articolo 15. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, dopo la nuova nomina, potranno essere riassegnate la carica di Presidente e dell’eventuale Segretario.
Se a decadere è il Presidente, è il Direttore Generale a prenderne il posto divenendo dunque il Presidente in carica. Tale sovrapposizione di cariche è possibile per un tempo massimo di 60 giorni, tempo entro il quale andranno nuovamente divise.
È prevista per il Consigliere che detiene la carica di Presidente, Direttore Generale o Segretario, la possibilità di dimettersi dalla sola carica mantenendo lo status di Consigliere.
Alla scadenza del mandato e fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimangono in carica per lo svolgimento delle pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Come previsto al comma 6 dell’art 26 del D.lgs. 117/2017, i Consiglieri, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 15 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea. La carica di Direttore Generale può essere ricoperta solo da Associati con particolari qualifiche. Possono essere nominati solo gli Associati che abbiano maturato almeno 6 anni di anzianità associativa consecutiva e che posseggano una laurea magistrale in una delle seguenti classi di laurea: LM-17 (Fisica), LM-54 (Chimica), LM-58 (Scienze dell’universo) o le categorie di vecchio ordinamento ritenute equivalenti dal legislatore. Solo in caso di assenza totale di Consiglieri con tali requisiti o il rifiuto alla nomina di chi li possiede, il Consiglio Direttivo nomina, in deroga, il Direttore Generale tra i suoi membri anche se non in possesso dei requisiti richiesti. Tuttavia, il Direttore Generale nominato in deroga, non ha alcuna prerogativa o potere affidato, tranne quella della firma dei verbali e di pronuncia di richiami, diffide e sospensioni. Questi vanno infatti regolamentati, delineati e delegati, caso per caso, dal Consiglio Direttivo in carica.
Il Direttore Generale, solo se non in deroga, condivide la rappresentanza legale dell’Associazione con il Presidente. Il Direttore Generale non in deroga utilizza quindi la firma sociale per tutti gli scopi in forma disgiunta dal Presidente.
Il Direttore Generale, solo se non in deroga, detiene i seguenti poteri deliberando sulle materie che qui di seguito sono elencate. Queste possono essere ampliate previa apposita delega del Consiglio Direttivo.
- Controlla e articola l’organizzazione e la gestione dell’area e della strumentazione scientifica dell’Associazione potendo quindi regolare gli accessi alle strumentazioni. Conferisce e ritira quindi, con proprio atto, le chiavi/dispositivi che permettano l’accesso all’Osservatorio, stanze, specole, armadi, box, o altri luoghi dove siano presenti strumentazioni scientifiche. Ha inoltre potere di veto, in ogni momento, su qualsiasi altra chiave/dispositivo di accesso all’area o strutture;
- Dispone regolamenti di utilizzo di spazi e strumentazioni;
- Può conferire nomine, mansioni o incarichi, sia in campo scientifico sia di natura generale, temporanei o di più lunga durata a qualsiasi Associato che si renda disponibile;
- È a capo della ricerca scientifica;
- Ha il potere di disporre, approvare o negare lo svolgersi di qualsiasi attività nell’area dell’Associazione e nell’Osservatorio a parte quelle programmate da un particolare calendario approvato dal Consiglio Direttivo. Tuttavia, in caso di eventi astronomici di particolare rilevanza il calendario può essere modificato in seguito a provvedimento urgente;
- Sceglie o approva personale qualificato atto a svolgere le attività che l’Associazione compie in campo scientifico avendo la facoltà di istituire specifiche sezioni di argomento (anche esulanti dal campo scientifico) come ad esempio la spettroscopia, l’astrofotografia o la radioastronomia e nominarne i rispettivi responsabili. Tutti i responsabili di sezione fanno capo al Direttore Generale che ne coordina e approva le decisioni. Essi possono essere rimossi o sostituiti solo per comunicazione scritta del Direttore Generale;
- Approva il personale che terrà lezioni all’interno di corsi organizzati, convegni o conferenze e la loro impostazione in termini di argomenti, titoli, durata, ecc.;
- È il referente dell’Associazione in tutte le attività che richiedano la presenza o l’approvazione di un soggetto qualificato;
- Sovrintende e dirige le attività approvate dal Consiglio Direttivo rendendo operative le delibere di quest’ultimo tramite le proprie disposizioni e delibere riportate nel libro sociale;
- Svolge attività di gestione dei luoghi, di supervisione e di direzione generale con la facoltà di poter disporre chiusure o limitazioni di parte o della totalità delle aree dell’Associazione;
- Controlla gli accessi ai dispositivi di controllo dell’area come telecamere di sicurezza, allarmi e altri strumenti per salvaguardare la sicurezza dei beni sociali;
- Approva tutte le pubblicazioni scientifiche dell’Associazione che siano digitali o cartacee.
- Nomina e rimuove le figure responsabili della direzione e redazione dell’eventuale giornalino ufficiale dell’Associazione;
- Può interfacciarsi con terzi a nome e per conto dell’Associazione per la stipula di accordi e contratti;
- È il firmatario diretto delle convenzioni e collaborazioni con enti scientifici e università.
- Ha completo accesso a conti bancari, carte di credito e ogni altra forma con cui l’Associazione utilizza i propri fondi nonché alla posta elettronica certificata.
Il Direttore Generale può delegare alcuni dei suoi poteri, fino a quando lo ritenga opportuno, ad Associati scelti personalmente tramite propria delibera. Per tutte le attività di competenza del Direttore Generale, egli è l’unico a poter rendicontare, redigere e firmare i relativi atti che verranno conservati nel libro sociale del Direttore Generale. Nel caso di cessazione della carica di Direttore Generale, il Consiglio Direttivo, dopo l’eventuale nomina del nuovo Consigliere da parte dell’Assemblea, si attiva per verificare la presenza di Consiglieri con le qualifiche morali e necessarie per essere nominati a Direttore Generale. Nel caso in cui non siano presenti Consiglieri con le adeguate qualifiche e che accettino la nomina, il Consiglio Direttivo prosegue con la nomina del Direttore Generale in deroga come sopra descritto tra i Consiglieri.
Il Direttore Generale è membro del Consiglio Direttivo e ha la facoltà di convocarlo. Firma i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. La carica di Direttore Generale e quella di Presidente sono incompatibili tra di loro fatta eccezione per un tempo massimo di 60 giorni nella situazione descritta all’articolo 14.
Il Direttore Generale, anche se nominato in deroga, ha la facoltà di pronunciare richiami, diffide e sospensioni verso un Associato che abbia tenuto comportamenti contro gli interessi dell’Associazione o abbia violato le disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno come previsto dall’art 5.
Il Direttore Generale, non in deroga, è considerato delegato dal Consiglio Direttivo, a meno di diversa deliberazione dello stesso, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell’organizzazione stessa. Può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti straordinari di competenza da far ratificare al primo Consiglio Direttivo utile.
Articolo 16 – Presidente
Il Presidente, assieme al Direttore Generale non in deroga, ha la rappresentanza legale dell’Associazione e l’utilizzo della firma sociale in forma disgiunta dal Direttore Generale.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. A lui e al Direttore Generale non in deroga spetta la firma degli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi, ad eccezione di quelli di sola competenza del Direttore Generale. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
L’Associazione, nella persona del Presidente, dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. È obbligatoria, inoltre, l’assicurazione per gli eventuali volontari di cui l’Associazione si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri tutti o parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente per la durata del mandato.
Il Presidente è considerato delegato dal Consiglio Direttivo, a meno di diversa deliberazione dello stesso, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell’organizzazione stessa. Può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti straordinari di competenza da far ratificare al primo Consiglio Direttivo utile.
Viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
É membro del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di convocarlo e di presiederlo; inoltre presiede le Assemblee. Firma i verbali del Consiglio Direttivo e i verbali delle Assemblee.
Al Presidente spetta il compito di accertarsi che tutta l’attività svolta dall’Associazione sia in linea con il presente Statuto e con le norme di legge vigenti. In tal senso, il Presidente ha la facoltà di pronunciare delle diffide sospensioni verso un Associato che abbia tenuto comportamenti contro gli interessi dell’Associazione o abbia violato le disposizioni del presente Statuto o del Regolamento interno come previsto dall’articolo 5. Il Presidente ha completo accesso a conti bancari, carte di credito e ogni altra forma con cui l’Associazione utilizza i propri fondi.
Nel caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dal Consiglio Direttivo), il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente entro 60 giorni dalla cessazione. Fino a nuova nomina, tutte le prerogative dello stesso si trasferiscono al Direttore Generale.
Articolo 17 – Segretario
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, nel caso lo ritenga necessario, il Segretario dell’Associazione. Egli svolge ogni attribuzione a lui demandata dal Presidente o al Direttore Generale per competenza, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Inoltre, svolge le seguenti attività:
- Cura la pubblicità degli atti dell’Associazione;
- Coadiuva alle operazioni di tesseramento degli Associati;
- Redige il libro degli Associati, ovvero l’elenco di tutti i componenti dell’Associazione, che dovrà essere costantemente aggiornato.
Articolo 18 – Organo di controllo e revisore legale
Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza all’Organo di controllo che dovrà in tal caso essere composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Articolo 19 – Libri sociali
L’Associazione deve redigere, nelle modalità previste dagli articoli precedenti, i seguenti libri sociali:
- Il libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle delibere del Direttore Generale;
- Il libro delle deliberazioni dell’organo di controllo, solo nei casi in cui l’organo esista.
I libri ai punti a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri ai punti d) ed e) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli Associati hanno diritto a visionare il contenuto di tutti i libri sociali facendone esplicita richiesta ad uno dei Consiglieri che informerà il Presidente o il Direttore Generale che consentiranno all’Associato la visione entro 30 giorni. Le spese di eventuali copie richieste sono a carico del richiedente.
Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore con finalità analoghe individuati dal Consiglio Direttivo. Se ancora previsto come obbligo di legge, come descritto all’articolo 50, comma 2 del D.lgs. 117/2017, nel caso l’Associazione venga per qualsiasi motivo cancellata dal RUNTS, l’obbligo di devoluzione è limitato all’incremento del patrimonio realizzato negli esercizi il cui l’Associazione è stata iscritta al RUNTS.
Articolo 21 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed gli Associati ovvero tra gli Associati, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e/o impugnazioni di delibere assembleari e/o decisioni degli Associati, comprese quelle promosse dal Consiglio Direttivo e i suoi membri, dai liquidatori ovvero nei loro confronti, o nascano in merito alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del presente Statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto associativo instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra Associati e Consiglieri e/o l’Associazione, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione dell’Organismo della Camera di Commercio delle Marche, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora la mediazione fallisca, le medesime controversie saranno demandate alla decisione di un giudice ordinario del Foro competente di Ancona.
Articolo 22 – Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, i contenuti del D.lgs. 117/2017, ove applicabili le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. Tutto quanto a riguardo dell’appartenenza al terzo settore e al possesso della personalità giuridica verrà applicato appena l’iscrizione al RUNTS sarà perfezionata.